Art. 26

LEGGE 16 aprile 1973, n. 171

In vigore dal 23 mag 1973
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1973 al 1977, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 aprile 1973 LEONE ANDREOTTI - GULLOTTI - MALAGODI - TAVIANI - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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LEGGE 16 aprile 1973, n. 171 (Art. 26 Interventi per la salvaguardia di Venezia.) — Testo vigente | Portale Normativo