Art. 22
LEGGE 16 aprile 1973, n. 171
In vigore dal 23 mag 1973
Per l'esecuzione delle opere previste dal precedente , il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nella lettera a) del precedente .
I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che verranno iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 7 miliardi nell'anno 1973, di lire 24 miliardi nell'anno 1974, di lire 31 miliardi nell'anno 1975, di lire 19 miliardi nell'anno 1976 e di lire 12 miliardi nell'anno 1977.
La spesa di lire 3 miliardi prevista dall', lettera e), sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1973 e di lire 1 miliardo nell'anno 1974.
La spesa di lire 4 miliardi prevista dall', lettera h), sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976.
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