Art. 7

LEGGE 16 aprile 1973, n. 171

In vigore dal 23 mag 1973
Sono di competenza dello Stato le seguenti opere: a) regolazione dei livelli marini in laguna, finalizzata a porre gli insediamenti urbani al riparo dalle acque alte; b) marginamenti lagunari; c) opere portuali marittime e di difesa del litorale; d) restauro degli edifici demaniali e di quelli di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico; e) esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta sui canali; f) sistemazione di corsi d'acqua naturali e artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna; g) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico.
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