Art. 11

LEGGE 16 aprile 1973, n. 171

In vigore dal 23 mag 1973
Per le opere di propria competenza, la regione Veneto può avvalersi dell'attività consultiva ed operativa del Magistrato alle acque di Venezia e degli organi tecnici dello Stato esistenti nella Regione.
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LEGGE 16 aprile 1973, n. 171 (Art. 11 Interventi per la salvaguardia di Venezia.) — Testo vigente | Portale Normativo