Art. 15

LEGGE 16 aprile 1973, n. 171

In vigore dal 23 mag 1973
Restano ferme le attuali attribuzioni agli enti locali in ordine alle opere delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 10 ed a quelle di competenza della Regione stessa.
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LEGGE 16 aprile 1973, n. 171 (Art. 15 Interventi per la salvaguardia di Venezia.) — Testo vigente | Portale Normativo