Art. 12
LEGGE 16 aprile 1973, n. 171
In vigore dal 23 mag 1973
Salvo quanto disposto dagli , la progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge è subordinata all'approvazione del piano comprensoriale di cui al precedente .
Possono essere progettate ed eseguite prima della approvazione del suindicato piano comprensoriale, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni, dalla commissione per la salvaguardia di Venezia, le opere che il Governo, sentite le amministrazioni locali, ferme restando le singole competenze, dichiara eseguibili indipendentemente dal piano medesimo, con la deliberazione di cui al terzo comma del precedente , comprese tra le seguenti:
a) riduzione dei livelli marini in laguna, mediante opere che rispettino i valori idrogeologici, ecologici ed ambientali ed in nessun caso possano rendere impossibile o compromettere il mantenimento dell'unità e continuità fisica della laguna;
b) acquedotti ad uso potabile, agricolo ed industriale;
c) fognature ed allacciamenti fognari;
d) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua;
e) marginamenti lagunari, opere portuali, marittime e di difesa del litorale, escavazione e sistemazione di canali e rii ed opere di consolidamento di ponti, canali e fondamenta sui canali;
f) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico;
g) sistemazione di corsi d'acqua naturali e artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
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