Convenzione
Art. 14
Frontiera
In vigore dal 30 gen 1973
Frontiera
La frontiera italo-francese all'interno del traforo resterà
fissata sulla verticale della frontiera a cielo aperto.
Ciascun Governo manterrà a suo carico le spese per l'espletamento del servizio di dogana, di polizia e di sanità che gli competono.
Le modalità del controllo alla frontiera saranno oggetto, per
quanto occorra, di intese tra i due Governi nel quadro delle convenzioni in materia.
I funzionari italiani e francesi incaricati del controllo alla
frontiera potranno circolare liberamente, per necessità di servizio, nell'insieme delle due concessioni.
Il personale impiegato nei lavori di costruzione e nell'esercizio del traforo potrà circolare liberamente nelle due concessioni pur restando sottoposto alle misure di polizia e di dogana che fossero eventualmente necessarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;878#art-c-14