Convenzione
Art. 13
Organo comune di esercizio
In vigore dal 30 gen 1973
Organo comune di esercizio
Le concessionarie creeranno un organo comune al quale conferiranno mandato di esercire per loro conto le opere e le installazioni concesse. Tale mandato riguarderà tutto quanto concerne l'esercizio, la manutenzione e la conservazione dell'opera, ad esclusione dei nuovi lavori, del rinnovo delle attrezzature pesanti, delle spese per la manutenzione straordinaria e delle tariffe di pedaggio. Le concessionarie avranno inoltre la facoltà di delegare all'organo comune poteri speciali per definire questioni non comprese nel mandato.
Il contenuto e le modalità del mandato saranno stabilite mediante accordo fra le concessionarie, che rimarranno responsabili in solido nei confronti di ciascuna Parte contraente e dei terzi degli obblighi derivanti dalle loro concessioni per l'esercizio in comune del traforo. Entro i limiti del suo mandato e dei poteri che gli saranno delegati, l'organo comune avrà titolo per rappresentare le concessionarie presso la Commissione. Il testo del mandato sarà sottoposto all'approvazione dei Governi, previo parere della Commissione.
L'organo comune potrà essere una società con sede sociale o in
Italia o in Francia, il cui capitale verrà sottoscritto per metà dalle due concessionarie e resterà ripartito per metà fra loro ed il cui consiglio di amministrazione sarà formato da un numero eguale di rappresentanti di ciascuna concessionaria. Fatta salva la applicazione delle disposizioni derivanti dal Trattato di Roma istituente la Comunità Economica Europea, le modifiche alla legislazione sulle società, che intervenissero dopo la costituzione della società nello Stato ove ha sede, non saranno applicabili se non con l'accordo dei Governi.
Questo organo comune potrà prendere forma di società di diritto europeo se nel corso delle concessioni si rilevasse possibile creare una tale società.
Il Presidente dell'organo comune sarà alternativamente italiano e francese, per periodi non superiori a due anni.
I testi costitutivi dell'organo comune, precisanti in particolare le proprie norme statutarie e le modalità del proprio funzionamento, saranno comunicati alla Commissione che ne verificherà la conformità con le disposizioni della presente Convenzione.
Storico versioni
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