Convenzione

Art. 11

Rinvenimenti

In vigore dal 30 gen 1973
Rinvenimenti Le acque, i minerali utili, i fossili ed i reperti paleontologici rinvenuti nel corso della costruzione dell'opera saranno attribuiti secondo la legislazione dello Stato sul cui territorio sarà stata fatta la scoperta, chiunque ne sia stato lo scopritore.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878#art-c-11

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Rinvenimenti (Art. 11 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia relativa al traforo autostradale del Frejus con allegato protocollo relativo alle questioni fiscali e doganali, conclusa a Parigi il 23 febbraio 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo