Convenzione
Art. 12
Pedaggi
In vigore dal 30 gen 1973
Pedaggi
Le società concessionarie riscuoteranno, dagli utenti del traforo,
pedaggi le cui tariffe massime saranno fissate di comune accordo dai Governi su parere della Commissione e le cui tariffe di applicazione saranno approvate dalla Commissione stessa.
Le tariffe massime e le tariffe di applicazione terranno conto
degli oneri delle concessionarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;878#art-c-12