Convenzione

Art. 9

Comitato comune per la costruzione

In vigore dal 30 gen 1973
Comitato comune per la costruzione Le concessionarie costituiranno un comitato comune paritetico formato da rappresentanti designati dai rispettivi consigli di amministrazione ed aventi mandato di rappresentare le loro società. In particolare al comitato comune sarà conferito dalle concessionarie il mandato di: - redigere l'elenco delle imprese da consultare, - esaminare le offerte e decidere l'affidamento dei lotti, - coordinare l'insieme dei lavori di costruzione e vigilare sulla loro buona esecuzione, - assicurare la buona gestione degli appalti e pronunciarsi su tutti gli impegni che conducono ad una modifica del loro importo, - verificare le spese decise di comune accordo e ripartirle per metà fra le concessionarie, - rappresentare le concessionarie presso la Commissione, per tutto ciò che concerne la costruzione del traforo. Tale comitato comune non verrà disciolto se non dopo la definizione di tutti gli atti connessi con la costruzione dell'opera. Il funzionamento ed i poteri del comitato comune saranno precisati in un accordo che dovrà intervenire tra le concessionarie ed essere comunicato alla Commissione, che ne verificherà la conformità con le disposizioni della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878#art-c-9

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