Convenzione
Art. 16
Protezione degli agenti dello Stato
In vigore dal 30 gen 1973
Protezione degli agenti dello Stato
Le Autorità di ciascuno Stato accorderanno agli agenti dell'altro Stato, per l'esercizio delle loro funzioni nelle condizioni previste dalla presente Convenzione, la stessa protezione ed assistenza accordate ai propri agenti.
In caso di infrazione commessa contro gli agenti di uno degli
Stati, durante l'esercizio delle loro funzioni sul territorio dell'altro Stato nelle condizioni previste nella presente Convenzione, si applicheranno le disposizioni penali che reprimono un simile fatto commesso contro gli agenti di questo ultimo Stato, incaricati di un servizio corrispondente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;878#art-c-16