Convenzione
Art. 21
Controversie relative alla Convenzione
In vigore dal 30 gen 1973
Controversie relative alla Convenzione
Nel caso in cui insorgesse fra le Parti contraenti una controversia
relativa all'interpretazione o alla applicazione della presente Convenzione che non possa essere composta entro i tre mesi successivi da che ne sia stata presa cognizione da parte della Commissione, essa sarà sottoposta ad un tribunale arbitrale a richiesta di uno dei due Governi.
Il tribunale arbitrale sarà composto in ogni caso nel modo
seguente: ciascuna delle parti in controversia nominerà un arbitro.
Tali arbitri designeranno di comune accordo un terzo arbitro appartenente ad uno Stato terzo; questo terzo arbitro presiederà il tribunale arbitrale. Se gli arbitri non saranno stati designati nel termine di tre mesi da quando uno degli Stati contraenti abbia fatto conoscere la sua intenzione di adire il tribunale arbitrale, ciascuna Parte potrà, in assenza di ogni altro accordo, chiedere al Presidente della Corte internazionale di giustizia di procedere alle nomine necessarie. Nel caso in cui il Presidente di detta Corte abbia la nazionalità di uno dei Paesi in controversia o sia impedito per qualsiasi altro motivo, le nomine che a lui incombono saranno fatte dal Vice presidente o dal Giudice più anziano che non abbia la nazionalità di alcuna delle Parti in controversia.
Il tribunale arbitrale deciderà a maggioranza dei voti.
Le decisioni del tribunale impegneranno le Parti. Esse sosterranno le spese dell'arbitro da loro designato e si divideranno le altre in parti uguali. Sugli altri punti, il tribunale arbitrale regolerà esso stesso la sua procedura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;878#art-c-21