Protocollo
Art. 3
In vigore dal 30 gen 1973
Nella misura in cui la legislazione e la regolamentazione fiscali lo esigano, ciascuna società concessionaria dovrà far accreditare presso l'Amministrazione incaricata dell'esazione di imposte e tasse, un rappresentante domiciliato nello Stato in cui sono dovute tali imposte e tasse, il quale si impegnerà a compiere le formalità cui sono tenuti i contribuenti e a pagare le imposte e tasse dovute.
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