Protocollo
Art. 6
In vigore dal 30 gen 1973
Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione del 29
ottobre 1958 citata al precedente , gli onorari, le indennità e le altre remunerazioni pagati per conto comune ai membri del comitato comune istituito ai sensi dell' della Convenzione e dell'organo comune di esercizio previsto all' della medesima Convenzione, per le funzioni svolte a tale titolo, sono considerati come versati dalla società concessionaria di cui detti membri sono rappresentanti o mandatari.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;878#art-p-6