Protocollo
Art. 2
In vigore dal 30 gen 1973
Per la liquidazione delle imposte sulla cifra d'affari, la base imponibile in ciascuno Stato è costituita dalla totalità delle entrate afferenti alle operazioni effettuate nell'ambito della concessione accordata da detto Stato.
Tuttavia, qualora le entrate relative alle operazioni effettuate in ciascuno dei due Stati, specie per quanto concerne i pedaggi, non possano essere distinte, la base imponibile in ciascuno Stato è rappresentata dalla metà delle entrate totali qualunque sia il luogo della loro percezione
. Durante il periodo della gestione, l'energia elettrica consumata sarà assoggettata alle imposte sulla cifra d'affari per metà in ciascuno Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;878#art-p-2