Art. 11 · Rinvenimenti
Convenzione

Art. 11

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Rinvenimenti

In vigore dal 30 gen 1973
Rinvenimenti Le acque, i minerali utili, i fossili ed i reperti paleontologici rinvenuti nel corso della costruzione dell'opera saranno attribuiti secondo la legislazione dello Stato sul cui territorio sarà stata fatta la scoperta, chiunque ne sia stato lo scopritore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878#art-c-11