Art. 14 · Frontiera
Convenzione

Art. 14

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Frontiera

In vigore dal 30 gen 1973
Frontiera La frontiera italo-francese all'interno del traforo resterà fissata sulla verticale della frontiera a cielo aperto. Ciascun Governo manterrà a suo carico le spese per l'espletamento del servizio di dogana, di polizia e di sanità che gli competono. Le modalità del controllo alla frontiera saranno oggetto, per quanto occorra, di intese tra i due Governi nel quadro delle convenzioni in materia. I funzionari italiani e francesi incaricati del controllo alla frontiera potranno circolare liberamente, per necessità di servizio, nell'insieme delle due concessioni. Il personale impiegato nei lavori di costruzione e nell'esercizio del traforo potrà circolare liberamente nelle due concessioni pur restando sottoposto alle misure di polizia e di dogana che fossero eventualmente necessarie.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878#art-c-14