Convenzione 120Parte I

Art. 4

In vigore dal 13 dic 1970
Gli Stati membri che ratificano la presente convenzione si impegnano: a) ad adottare ed a mantenere in vigore una legislazione che assicuri l'applicazione dei principi generali contenuti nella parte II; b) ad assicurare che, nella misura in cui le condizioni nazionali lo consentano e lo rendano desiderabile, venga dato corso alle disposizioni contenute nella raccomandazione sull'igiene (aziende commerciali ed uffici), 1964, ovvero a, disposizioni equivalenti.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-4-7

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo