Convenzione 120Parte II

Art. 9

In vigore dal 13 dic 1970
I locali utilizzati dai lavoratori devono essere illuminati in modo sufficiente ed opportuno; per i locali di lavoro l'illuminazione per quanto è possibile, deve essere naturale.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-9-7

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