Convenzione 120Parte II

Art. 12

In vigore dal 13 dic 1970
Deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua potabile, o altra bevanda sana, in quantità sufficiente.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-12-7

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Art. 12 Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo