Convenzione 120Parte II

Art. 15

In vigore dal 13 dic 1970
Per permettere ai lavoratori di cambiare gli abiti e di depositare e far asciugare i vestiti che non sono indossati durante il lavoro, devono essere previste e mantenute in buono stato installazioni idonee.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-15-6

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