Convenzione 120Parte II

Art. 19

In vigore dal 13 dic 1970
Le aziende, istituzioni amministrazioni o servizi, ai quali si applica la presente convenzione, devono, in rapporto alla loro importanza ed agli eventuali rischi: a) disporre di una propria infermeria o di un proprio posto di pronto soccorso; b) disporre di una infermeria o di un posto di pronto soccorso in comune con altre aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi; c) disporre di uno o più armadi, cassette o borse di pronto soccorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-19-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 19 Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo