Convenzione 120›Parte II
Art. 19
130 / 191In vigore dal 13 dic 1970
Le aziende, istituzioni amministrazioni o servizi, ai quali si applica la presente convenzione, devono, in rapporto alla loro importanza ed agli eventuali rischi:
a) disporre di una propria infermeria o di un proprio posto di pronto soccorso;
b) disporre di una infermeria o di un posto di pronto soccorso in comune con altre aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi;
c) disporre di uno o più armadi, cassette o borse di pronto soccorso.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-19-4