Convenzione 120Parte II

Art. 18

In vigore dal 13 dic 1970
I rumori e le vibrazioni, che possono produrre effetti dannosi sui lavoratori, devono essere ridotti per quanto è possibile con provvedimenti idonei e praticabili.
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Art. 18 Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo