Convenzione 120Parte II

Art. 23

In vigore dal 13 dic 1970
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà agli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro le registrazioni e le denunce che gli verranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione. 2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli verrà comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-23-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 23 Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo