Convenzione 120›Parte II
Art. 23
In vigore dal 13 dic 1970
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà agli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro le registrazioni e le denunce che gli verranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli verrà comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-23-3