Convenzione 122›Parte II
Art. 1
In vigore dal 13 dic 1970
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE 122
Convenzione sulla politica dell'impiego
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 17 giugno 1964 nella sua quarantottesima sessione;
Considerato che la Dichiarazione di Filadelfia riconosce l'obbligo solenne per l'Organizzazione internazionale del Lavoro di favorire l'attuazione, tra le differenti nazioni del mondo, di programmi diretti a realizzare il pieno impiego e l'elevazione dei livelli di vita, e che il Preambolo dello Statuto dell'Organizzazione prevede la lotta contro la disoccupazione e la garanzia di un salario che assicuri idonee condizioni di vita;
Considerato inoltre che in virtù della Dichiarazione di Filadelfia, spetta all'Organizzazione internazionale del Lavoro esaminare e considerare le ripercussioni delle politiche economiche e finanziarie sulla politica dell'impiego, alla luce dell'obiettivo fondamentale secondo cui "tutti gli esseri umani, qualunque sia la loro razza, il loro credo e il loro sesso, hanno il diritto di conseguire il proprio progresso materiale ed il proprio sviluppo spirituale nella libertà e nella dignità, nella sicurezza economica e con eguali possibilità";
Considerato che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo prevede che "ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta del suo lavoro, a condizioni eque e soddisfacenti di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione";
Preso atto delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti che sono direttamente in rapporto con la politica dell'impiego ed in particolare la convenzione e la raccomandazione sul servizio dell'impiego, 1948, la raccomandazione sull'orientamento professionale, 1949, la raccomandazione sulla formazione professionale, 1962, così come la convenzione e la raccomandazione concernenti la discriminazione (occupazione e professione) 1958;
Considerato che detti strumenti dovrebbero essere inseriti nel contesto più largo di un programma internazionale tendente ad assicurare l'espansione economica fondata sulla piena occupazione, produttiva e liberamente scelta;
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla politica dell'impiego che sono comprese nell'ottava questione all'ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi nove luglio millenovecentosessantaquattro, la convenzione sotto indicata che sarà denominata Convenzione sulla politica dell'impiego, 1964.
.
1. Allo scopo di stimolare il progresso e lo sviluppo economico, di elevare i livelli di vita, di corrispondere ai bisogni di manodopera e di risolvere il problema della disoccupazione e della sottoccupazione, ogni Stato membro formulerà ed applicherà, come obiettivo essenziale, una politica attiva tendente a promuovere il pieno impiego, produttivo e liberamente scelto.
2. Tale politica dovrà tendere a garantire:
a) che vi sarà lavoro per tutte le persone disponibili e in cerca di lavoro;
b) che tale lavoro sarà il più produttivo possibile;
c) che vi sarà libera scelta dell'occupazione e che ogni lavoratore avrà tutte le possibilità per acquisire le qualificazioni necessarie per occupare un impiego che gli convenga e di utilizzare in tale impiego le sue qualificazioni nonché le sue attitudini, qualunque sia la sua razza, il suo sesso, la sua religione, la sua opinione politica, la sua ascendenza nazionale o la sua origine sociale.
3. Detta politica attiva dovrà tener conto della situazione e del livello di sviluppo economico così come dei rapporti esistenti tra gli obiettivi dell'impiego e gli altri obiettivi economici e sociali e sarà applicata con metodi adatti alle condizioni ed agli usi nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-1-8