Convenzione 120›Parte I
Art. 5
In vigore dal 13 dic 1970
La legislazione che dà esecuzione alle disposizioni della presente convenzione deve essere emanata previa consultazione delle organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro ed i lavoratori interessati, ove esistano; ugualmente si procederà per le disposizioni legislative che danno applicazione, nella misura in cui le condizioni nazionali lo consentano e lo rendano desiderabile, alle disposizioni della raccomandazione sull'igiene (aziende commerciali ed uffici), 1964, ovvero a disposizioni equivalenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-5-7