Convenzione 120Parte I

Art. 1

In vigore dal 13 dic 1970
TRADUZIONE NON UFFICIALE QUARANTOTTESIMA SESSIONE (Ginevra, 17 giugno-9 luglio 1964) CONVENZIONE 120 Convenzione sull'igiene nelle aziende commerciali e negli uffici La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 17 giugno 1964, nella sua quarantottesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative all'igiene nelle aziende commerciali e negli uffici, argomento che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che alcune proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi otto luglio millenovecentosessantaquattro, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sull'igiene (aziende commerciali e uffici), 1964. . La presente convenzione si applica: a) alle aziende commerciali; b) alle aziende, istituzioni, o amministrazioni nelle quali i lavoratori sono occupati principalmente in un lavoro di ufficio; c) per quanto non siano già sottoposti alla disciplina della legislazione nazionale o delle altre disposizioni che regolano l'igiene nell'industria, nelle miniere, nei trasporti e nell'agricoltura, ai servizi delle altre aziende, istituzioni o amministrazioni nei quali i lavoratori siano occupati principalmente in attività commerciali o in lavori di ufficio.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-1-7

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