Convenzione 119›Parte VI
Art. 24
In vigore dal 13 dic 1970
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e semprechè la nuova convenzione non dovesse disporre altrimenti:
a) la ratifica della nuova convenzione di revisione da parte di uno Stato membro comporterebbe ipso jure, ed in deroga al disposto del precedente , denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in pieno vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-24