Convenzione 120›Parte I
Art. 2
In vigore dal 13 dic 1970
L'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori direttamente interessate, se esistono, può escludere dall'applicazione di tutte o di alcune disposizioni della presente convenzione determinate categorie di aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi considerati nell', quando le circostanze e le condizioni d'impiego siano tali da rendere non conveniente l'applicazione di tutte o di alcune delle predette disposizioni.
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