Convenzione 119›Parte VI
Art. 20
In vigore dal 13 dic 1970
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla, trascorsi dieci anni dalla data di iniziale entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro da questi registrata. La denuncia non avrà effetto che dopo un anno dalla sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, trascorso un anno dalla scadenza del periodo decennale di cui al paragrafo precedente, non avrà fatto uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, resterà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente convenzione alla scadenza di ciascun periodo decennale alle condizioni previste dal presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-20-2