Convenzione 119›Parte V
Art. 17
In vigore dal 13 dic 1970
1. Le norme della presente convenzione si applicheranno a tutti i settori dell'attività economica, a meno che lo Stato ratificante non ne delimiti la applicazione, con apposita dichiarazione annessa all'atto di ratifica.
2. Nel caso di una tale dichiarazione limitante l'applicazione delle norme della presente convenzione:
a) le disposizioni della convenzione dovranno quanto meno applicarsi alle imprese o settori di attività economica che l'autorità competente, previa consultazione dei servizi d'ispezione del lavoro e delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, considererà utilizzino macchine in misura rilevante; l'iniziativa della consultazione potrà essere assunta da una qualsiasi delle organizzazioni anzidette;
b) lo Stato membro indicherà, nei rapporti da trasmettere ai termini dell' dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del Lavoro quali saranno stati i progressi da esso mano a mano conseguiti, in vista di una più ampia applicazione delle norme della convenzione.
3. Ogni Stato membro che abbia fatto una dichiarazione conformemente al precedente paragrafo 1 potrà, in qualunque momento, annullarla totalmente o parzialmente, per mezzo di una dichiarazione ulteriore.
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