Convenzione 119›Parte IV
Art. 15
In vigore dal 13 dic 1970
1. Dovranno essere adottate tutte le necessarie disposizioni e misure, comprendenti anche idonee sanzioni, al fine di assicurare l'applicazione effettiva delle norme della presente convenzione.
2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione incaricherà idonei servizi ispettivi del controllo dell'applicazione delle sue norme, o si accerterà che un adeguato servizio di ispezione sia assicurato.
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