Convenzione 120›Parte I
Art. 4
115 / 191In vigore dal 13 dic 1970
Gli Stati membri che ratificano la presente convenzione si impegnano:
a) ad adottare ed a mantenere in vigore una legislazione che assicuri l'applicazione dei principi generali contenuti nella parte II;
b) ad assicurare che, nella misura in cui le condizioni nazionali lo consentano e lo rendano desiderabile, venga dato corso alle disposizioni contenute nella raccomandazione sull'igiene (aziende commerciali ed uffici), 1964, ovvero a, disposizioni equivalenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-4-7