Art. 7
LEGGE 27 maggio 1970, n. 365
In vigore dal 4 lug 1970
L'indennità mensile di pilotaggio, spettante ai sensi dell' delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, quale risulta sostituito dall' della legge 29 novembre 1961, n. 1300, al personale che frequenta corsi di pilotaggio, è stabilita nelle misure di lire 25.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 35.000 dal 1 gennaio 1971.
L'indennità mensile di volo spettante, ai sensi del suddetto , agli ufficiali che frequentano corsi di osservazione aerea è stabilita nelle misure di lire 16.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 18.000 dal 1 gennaio 1971.
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