Art. 6

LEGGE 27 maggio 1970, n. 365

In vigore dal 4 lug 1970
Il compenso mensile spettante, ai sensi dell' della legge 17 dicembre 1953, n. 953, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1961, n. 1300, agli ufficiali e suttufficiali nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialità è stabilito nelle misure di lire 37.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 60.000 dal 1 gennaio 1971.
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