Art. 11

LEGGE 27 maggio 1970, n. 365

In vigore dal 4 lug 1970
L'indennità mensile spettante, ai sensi dell' del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, ai militari allievi delle scuole paracadutisti durante il corso di addestramento con lancio dalla torre ed esercizi ginnici particolari è stabilita nelle misure di lire 4.500 dal 1 luglio 1970 e di lire 9.000 dal 1 gennaio 1971. L'indennità mensile spettante, ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, agli allievi delle scuole paracadutisti durante il periodo in cui sono chiamati ad effettuare lanci effettivi da aerei in volo è stabilita nella misura di lire 32.000 dal 1 luglio 1970. L'indennità è corrisposta con inizio dal mese in cui gli allievi effettuano il primo lancio e fino alla data di conseguimento del brevetto militare di paracadutista. L'indennità mensile spettante, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, al personale militare paracadutista, in possesso del relativo brevetto, chiamato a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti, è stabilita, per gli ufficiali e sottufficiali, nelle misure risultanti dalla colonna 3 della Tabella I annessa alla presente legge, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, e nelle misure di lire 38.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 45.000 dal 1 gennaio 1971, per i graduati e militari di truppa.
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LEGGE 27 maggio 1970, n. 365 (Art. 11 Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo.) — Testo vigente | Portale Normativo