Art. 5

LEGGE 27 maggio 1970, n. 365

In vigore dal 4 lug 1970
Per gli ufficiali e per i sottufficiali assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatori in volo, l'indennità prevista dagli della presente legge è stabilita nelle seguenti misure: dal 1-7-1970 dal 1-1-1971 Ufficiali superiori.................. L. 45.000 L. 90.000 Ufficiali inferiori, aiutanti di bat- taglia e marescialli delle tre classi............................. " 35.000 " 70.000 Sergenti maggiori e sergenti......... " 22.500 " 45.000 Le suddette misure sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di impiego come sperimentatore in volo e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio.
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