Art. 3

LEGGE 27 maggio 1970, n. 365

In vigore dal 4 lug 1970
Per gli ufficiali piloti che hanno conseguito il prescritto brevetto in un grado superiore a quello di tenente o grado corrispondente, la misura dell'indennità di aeronavigazione da corrispondere è determinata unicamente in base all'anzianità nel servizio aeronavigante.
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