Art. 10

LEGGE 27 maggio 1970, n. 365

In vigore dal 4 lug 1970
L'indennità speciale spettante, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 1 luglio 1966, n. 537, agli ufficiali, ai sottufficiali e al personale civile dell'Aeronautica adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo è stabilita nelle misure mensili di lire 33.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 50.000 dal 1 gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di I grado; di lire 42.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 60.000 dal 1 gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di II grado; di lire 60.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 80.000 dal 1 gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di III grado. La predetta indennità è estesa al personale dell'Esercito e della Marina in possesso delle prescritte abilitazioni ed in analoghe condizioni di impiego. L'indennità di cui al presente articolo è aumentata del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni nello specifico servizio e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio. L'indennità stessa, infine, non è cumulabile con le indennità di imbarco e di impiego operativo.
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