Art. 12

LEGGE 27 maggio 1970, n. 365

In vigore dal 4 lug 1970
Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unità paracadutisti ma che svolgano l'attività annuale di allenamento col paracadute stabilita con determinazione ministeriale, è dovuta per una volta nell'anno solare una mensilità dell'indennità percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso unità paracadutisti ai sensi del terzo comma del precedente .
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LEGGE 27 maggio 1970, n. 365 (Art. 12 Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo.) — Testo vigente | Portale Normativo