Art. 17
LEGGE 27 maggio 1970, n. 365
In vigore dal 4 lug 1970
L'indennità di impiego operativo prevista dal precedente è estesa, nelle misure indicate nelle colonne 1 e 2 dell'annessa Tabella VIII ed alle condizioni ivi previste, agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Aeronautica in servizio presso i comandi e reparti d'impiego operativo o presso gli enti addestrativi di detta forza armata, appresso elencati:
comandi e reparti di impiego operativo (col. 1):
aerobrigate;
stormi e reparti di volo equivalenti;
gruppi;
squadriglie;
reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
reparti intercettori teleguidati (IT);
centrali operative in sede protetta e unità di controllo operativo;
reparti di supporto operativo e reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati in quelli sopraelencati.
Enti addestrativi (col. 2):
centri, campi e reparti di addestramento;
scuole di reclutamento e di perfezionamento.
Al personale di cui al comma precedente è estesa altresì l'indennità di cui alla colonna 3 dell'annessa Tabella VIII nelle misure ed alle condizioni ivi previste.
L'indennità di cui al presente articolo spetta inoltre agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina ed agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti.
Storico versioni
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