Art. 20

LEGGE 27 maggio 1970, n. 365

In vigore dal 4 lug 1970
Per le cessazioni dal servizio successive al 30 giugno 1970, il calcolo dell'aliquota pensionabile dell'indennità di aeronavigazione verrà effettuato, separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità di cui all'annessa Tabella I. Per periodi di servizio superiori al massimo pensionabile, sarà tenuto conto delle misure più favorevoli percepite - nel tempo - dagli interessati. Per i periodi anteriori al 1 luglio 1970, l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti.
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