Art. 11
LEGGE 28 marzo 1968, n. 437
In vigore dal 21 apr 1968
(Pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità delle opere)
Tutte le opere che a norma della presente legge sono eseguite a cura e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
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