Art. 15

LEGGE 28 marzo 1968, n. 437

In vigore dal 21 apr 1968
(Procedura per l'occupazione temporanea e per la demanializzazione dei terreni boschivi) Le occupazioni temporanee, gli acquisti e le espropriazioni dei terreni ai sensi dell' - penultimo comma -, sono effettuati con le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni e nel regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126. Per gli acquisti e le espropriazioni a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, l'approvazione dei progetti di acquisto e di esproprio di terreni a favore dell'Azienda medesima, ai sensi del precedente comma, equivale a completo esaurimento della procedura prevista dall'articolo 130 del regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126. Per le occupazioni temporanee, in deroga a quanto disposto dagli articoli 45 e 46, primo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, gli enti che provvedono alla esecuzione dei progetti delle opere di sistemazione idraulico-forestale, possono promuovere la pubblicazione, a cura del sindaco, presso ciascun comune e per la durata di un mese, della cartografia e degli elenchi dei terreni da occupare in base alle previsioni dei progetti esecutivi approvati. Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti alla notificazione prevista dalla legge e dalla scadenza del suo termine decorre il periodo di 30 giorni entro cui possono essere presentati eventuali ricorsi ed opposizioni.
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