Art. 10
LEGGE 28 marzo 1968, n. 437
In vigore dal 21 apr 1968
(Esecuzione delle opere)
L'esecuzione delle opere di cui alla presente legge è affidata dalla cassa per il Mezzogiorno normalmente ad organi dello Stato, ad aziende autonome statali, ad enti pubblici, all'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione e a consorzi di miglioramento fondiario, sentito il comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5.
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