Art. 4

LEGGE 28 marzo 1968, n. 437

In vigore dal 21 apr 1968
(Programmi degli interventi e relazione al Parlamento) I programmi degli interventi da eseguirsi dalla cassa per il Mezzogiorno, in attuazione della presente legge e delle direttive del piano di coordinamento di cui all', sono predisposti dalla cassa stessa, di intesa con il comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5 e sono approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, sentito il comitato dei ministri per il Mezzogiorno. La cassa presenta entro il 15 febbraio di ciascun anno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord una relazione sull'esecuzione delle opere effettuate nell'anno precedente. Tale relazione è presentata al Parlamento in allegato alla relazione sull'attuazione del piano quinquennale di cui all' della legge 26 giugno 1965, n. 71/. In sede di prima applicazione della presente legge, sia i programmi che la relazione si riferiscono al periodo 10 luglio 1967-31 dicembre 1968.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;437#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo