Art. 3
LEGGE 28 marzo 1968, n. 437
In vigore dal 21 apr 1968
(Attuazione degli interventi)
La cassa per il Mezzogiorno ed il comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5 provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'attuazione della presente legge.
Storico versioni
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