Art. 7
LEGGE 28 marzo 1968, n. 437
In vigore dal 21 apr 1968
(Agevolazioni per i comprensori di bonifica
e per l'attività di forestazione)
Anche ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio della Calabria situato al di sopra di m. 300 di altitudine è considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, e il territorio situato al di sotto del suddetto limite di altitudine è considerato comprensorio di bonifica integrale di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
Per i comprensori di bonifica montana di cui al precedente comma, il limite massimo dei contributi della citata legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, per opere di carattere privato è elevato al 75 per cento e quello per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale è elevato al 60 per cento.
Per le opere interessanti le sistemazioni idraulico-agrarie strettamente connesse alla difesa e conservazione del suolo, il contributo può essere elevato fino all'85 per cento, sempre che le predette opere non contrastino con le esigenze sistematorie del bacino e presentino caratteristiche di opere d'interesse collettivo.
Per la costruzione, il riattamento e l'ammodernamento di strade vicinali ed interpoderali, il contributo statale di cui all' della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è fissato nella misura massima dell'87,50 per cento.
La differenza tra il contributo concesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell' della citata legge n. 910, e il limite anzidetto, grava sui fondi di cui all'.
L'erogazione del contributo dovuto ai privati viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da erogarsi dopo il collaudo.
Per la parte di spesa relativa alle attività private di rimboschimento, di miglioramento e di ricostituzione boschiva, non coperta dal contributo in conto capitale di cui al secondo comma, possono essere concessi mutui a tasso agevolato tramite il fondo forestale nazionale di cui all'articolo 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalità previste dallo stesso articolo.
A tal fine il fondo anzidetto potrà essere integrato per un ammontare massimo di lire 500 milioni.
Soltanto gli oneri per la elevazione dei contributi nelle misure fissate al secondo e terzo comma e quelli per la concessione dei mutui agevolati di cui al precedente comma, gravano sui fondi previsti dall'.
Ai terreni oggetto di attività forestali di rimboschimento, di miglioramento e di ricostituzione boschiva, effettuate volontariamente dai privati interessati, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 33 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910.
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